Arcobaleno Servizi Ambientali offre un supporto completo, dalla prime analisi fino alla movimentazione dei rifiuti, garantendo assistenza burocratica e consulenza specializzata per una gestione sicura ed efficiente di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
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Gestione operativa e burocratica dei rifiuti pericolosi e non pericolosi delle aziende
Il servizio di smaltimento rifiuti a Milano e provincia garantisce sicurezza e conformità normativa in ogni fase: dalla verifica dei codici fino alla movimentazione verso impianti autorizzati, con l’utilizzo di contenitori omologati e il supporto di operatori qualificati.
Il servizio di sgombero locali industriali a Milano e provincia libera gli spazi da materiali indesiderati e rifiuti, pericolosi e non. Dopo la rimozione, ci occupiamo della pulizia e della riqualificazione dell’ambiente, assicurando il corretto smaltimento e il pieno rispetto delle normative.
Il servizio di consulenza per la gestione dei rifiuti a Milano e provincia supporta le aziende in ogni aspetto operativo e normativo. Dalla valutazione delle giacenze alla compilazione del MUD fino alla redazione del Piano di Gestione Solventi, ci occupiamo della gestione burocratica garantendo la massima conformità e tracciabilità.
Dal 1996 punto di riferimento nel settore della gestione integrata dei rifiuti
Esperienza e professionalità
Autorizzazioni e conformità normativa
Servizio completo dalla A alla Z
Personale qualificato
Consulenza normativa specializzata
Velocità di intervento
Raccolta rifiuti a Milano e provincia
Siamo attrezzati per gestire colli, rifiuti sfusi e liquidi in cisterna, garantendo interventi efficaci e sicuri. I nostri veicoli, sottoposti a regolari controlli, sono guidati da autisti qualificati che assicurano il rispetto delle normative ambientali.
Scopri la flottaLe autorizzazioni per il trasporto e lo smaltimento rifiuti a Milano
Grazie alle nostre autorizzazioni per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti a Milano e in tutta Italia, rilasciate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, garantiamo la massima conformità alle normative vigenti e la sicurezza nell’esecuzione dei nostri servizi.
Scopri le nostre autorizzazioni
Dal 15 ottobre 2026 entra in vigore la nuova categoria 2-quater dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dedicata ai liberi professionisti che, durante determinate attività manutentive, producono rifiuti non pericolosi e hanno necessità di trasportarli personalmente.
La novità interessa una particolare categoria di lavoratori che, pur non essendo organizzati in forma di impresa, può produrre rifiuti durante interventi eseguiti presso clienti, edifici, impianti o cantieri. Fino a oggi l’accesso all’Albo era strutturato principalmente intorno a imprese ed enti; la nuova disciplina introduce invece una modalità specifica per i professionisti iscritti a un albo professionale.
La categoria 2-quater non costituisce però un’autorizzazione generalizzata al trasporto dei rifiuti. È utilizzabile esclusivamente entro limiti precisi, che devono essere verificati prima di presentare la domanda e prima di organizzare qualsiasi trasporto.
La categoria 2-quater è stata istituita con la Deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 4 del 22 luglio 2026.
Possono richiedere l’iscrizione i liberi professionisti iscritti a un albo professionale che:
Non basta, quindi, essere titolari di partita IVA o svolgere genericamente lavori tecnici. L’attività di manutenzione deve essere prevista dall’ordinamento dell’albo professionale di appartenenza e deve essere direttamente collegata all’esercizio della professione.
L’iscrizione nella categoria 2-quater Albo Gestori Ambientali consente di trasportare solamente:
La categoria non permette di raccogliere i rifiuti prodotti dal cliente, da un’impresa esecutrice o da altri professionisti. Il soggetto iscritto deve essere il produttore dei rifiuti e deve poter dimostrare il collegamento tra il materiale trasportato e l’attività manutentiva svolta.
È inoltre espressamente escluso il trasporto di rifiuti pericolosi. Se un intervento genera anche componenti, sostanze o materiali classificati come pericolosi, questi non potranno essere trasportati utilizzando la categoria 2-quater.
La categoria 2-quater non deve essere confusa con la categoria 2-bis.
La categoria 2-bis riguarda imprese ed enti che trasportano i propri rifiuti, compresi, entro determinati limiti, alcuni rifiuti pericolosi. La categoria 2-quater è invece riservata ai liberi professionisti iscritti in albi professionali e riguarda esclusivamente rifiuti non pericolosi prodotti durante attività manutentive previste dai rispettivi ordinamenti.
Le principali differenze riguardano quindi:
L’esatta categoria di iscrizione non può essere scelta soltanto in base alla presenza di un veicolo o alla quantità di rifiuti trasportati. Occorre analizzare la forma giuridica, l’attività effettivamente svolta e chi assume il ruolo di produttore del rifiuto.
Il professionista deve presentare la domanda alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente per il territorio nel quale risiede.
Al momento dell’iscrizione dovrà attestare:
Devono inoltre essere trasmesse le carte di circolazione dei veicoli e, qualora questi non siano di proprietà del professionista, il titolo che ne dimostri la legittima disponibilità.
È previsto un contributo annuo di 50 euro, oltre ai diritti di segreteria. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.
L’iscrizione all’Albo rappresenta soltanto uno degli adempimenti necessari. Il professionista deve comunque rispettare tutte le disposizioni applicabili alla classificazione, al deposito, al trasporto e alla tracciabilità dei rifiuti.
In particolare, dovrà verificare che:
Il modello di iscrizione stabilisce inoltre che i rifiuti possano derivare esclusivamente dall’attività manutentiva dichiarata. In caso di mancata accettazione da parte dell’impianto, il produttore deve individuare un’altra destinazione autorizzata oppure riportare i rifiuti al luogo di produzione.
Uno degli errori più rischiosi consiste nel considerare la categoria 2-quater come un’autorizzazione semplificata per trasportare qualsiasi materiale rimosso durante un intervento.
Non è così. Prima di partire occorre verificare:
Particolare attenzione deve essere riservata ai rifiuti con possibile presenza di sostanze pericolose. Un componente apparentemente ordinario può essere contaminato da oli, solventi, prodotti chimici o altre sostanze che ne modificano la classificazione. In questi casi, procedere senza una verifica preventiva può comportare un trasporto non conforme.
Un libero professionista iscritto a un albo professionale svolge interventi tecnici e manutentivi presso diversi immobili. Durante un’attività autorizzata dal proprio ordinamento professionale rimuove componenti non pericolosi che diventano rifiuti.
Il professionista vorrebbe caricare i materiali sul proprio veicolo e portarli direttamente a un impianto di recupero.
Prima di procedere vengono effettuate quattro verifiche:
Dall’esame emerge però anche una piccola quantità di materiale contaminato da una sostanza pericolosa. Tale rifiuto viene separato e non viene caricato sul veicolo del professionista, perché la categoria 2-quater non ne permette il trasporto.
Arcobaleno Servizi Ambientali organizza quindi il ritiro del rifiuto pericoloso, verifica la destinazione impiantistica e coordina la documentazione. Il professionista può invece gestire autonomamente, nei limiti della propria iscrizione, i soli rifiuti non pericolosi autorizzati.
Il caso dimostra che una corretta separazione e classificazione iniziale evita di trasformare una semplificazione operativa in un’irregolarità ambientale.
La categoria 2-quater può agevolare alcuni professionisti, ma non elimina la necessità di organizzare correttamente la gestione dei rifiuti.
Arcobaleno Servizi Ambientali può affiancare professionisti, studi tecnici e aziende nella:
Quando necessario viene effettuato un sopralluogo gratuito e senza impegno. Dopo la verifica tecnica, l’offerta e l’eventuale omologazione, il servizio può essere programmato concordando giorno e fascia oraria indicativa del ritiro. Il metodo operativo è orientato a precisione, conformità normativa e soluzioni costruite sulle esigenze del cliente.
Devi gestire rifiuti prodotti durante attività di manutenzione? Contatta Arcobaleno Servizi Ambientali per verificare la classificazione dei materiali e richiedere un’offerta per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti che non puoi trasportare autonomamente.
Le Deliberazioni n. 4 e n. 5 del 22 luglio 2026 entrano in vigore il 15 ottobre 2026. Da quella data diventa operativa la nuova disciplina dell’iscrizione.
No. L’iscrizione è riservata ai liberi professionisti iscritti a un albo professionale il cui ordinamento preveda espressamente lo svolgimento di attività manutentive connesse alla professione.
No. La Deliberazione n. 4 esclude espressamente il trasporto di rifiuti pericolosi.
No. La categoria riguarda esclusivamente i rifiuti prodotti dal professionista durante la propria attività manutentiva. Non autorizza la raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti da terzi.
No. I veicoli devono essere nella legittima disponibilità del professionista, risultare idonei e comparire nel provvedimento di iscrizione.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni. È inoltre previsto un contributo annuale di 50 euro, oltre ai diritti di segreteria.
No. L’iscrizione autorizza il trasporto entro i limiti indicati, ma non sostituisce gli obblighi di classificazione, tracciabilità, corretta destinazione e documentazione previsti dalla normativa.
Le due tipologie devono essere identificate e separate. I rifiuti pericolosi non possono essere trasportati in categoria 2-quater e devono essere affidati a trasportatori autorizzati per la categoria e i codici EER pertinenti.
Contenuto redatto dall’Ufficio Ambientale ARC Ambiente
Revisione tecnica: Alessia Ferrari
Ultimo aggiornamento: 5 agosto 2026
Dal 16 settembre 2026, per i soggetti iscritti al RENTRI, la gestione del Formulario di identificazione dei rifiuti entra definitivamente nella fase digitale. Fino al 15 settembre 2026 il produttore o detentore può ancora scegliere di emettere il FIR in formato cartaceo; dal giorno successivo, invece, il FIR digitale diventa obbligatorio per gli operatori interessati. La modalità scelta dal produttore determina inoltre quella che deve essere utilizzata da tutta la filiera: produttore, trasportatore e destinatario devono gestire il formulario nello stesso formato.
Per evitare blocchi durante il ritiro, non basta installare l’App FIR digitale RENTRI pochi giorni prima della scadenza. Occorre verificare che i telefoni siano compatibili, configurare correttamente i dispositivi, abilitare le autorizzazioni necessarie e soprattutto effettuare prove operative reali.
A partire dall’aggiornamento del 5 agosto 2026, l’applicazione ufficiale è supportata esclusivamente sui dispositivi dotati di:
L’app deve essere scaricata esclusivamente dagli store ufficiali, cioè Google Play Store e Apple App Store. Le versioni precedenti dei sistemi operativi potrebbero non consentire l’installazione oppure potrebbero causare problemi di funzionamento e prestazioni.
Non esiste quindi un elenco limitato a specifiche marche o modelli. Possono essere utilizzati smartphone Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Motorola e di altri produttori, purché rispettino i requisiti tecnici richiesti.
Attenzione, però: avere Android 10 o iOS 16 non garantisce da solo la piena compatibilità.
Il dispositivo dovrebbe essere ancora ufficialmente supportato dal produttore, disporre dei servizi Apple o Google aggiornati e non presentare modifiche non ufficiali, come root, jailbreak o ROM personalizzate. Il RENTRI consiglia inoltre almeno 3 GB di memoria RAM, 2 GB di spazio libero e una connessione dati stabile.
Prima di assegnare uno smartphone a un autista o a un operatore, è opportuno verificare la versione effettivamente installata.
Su Android il percorso può variare leggermente, ma in genere si trova in:
Impostazioni → Informazioni sul telefono → Versione Android
Su iPhone:
Impostazioni → Generali → Info → Versione iOS
Non è sufficiente sapere che il telefono può teoricamente essere aggiornato. L’aggiornamento deve essere realmente installato e l’App RENTRI deve aprirsi correttamente dopo l’installazione.
Quando un apparecchio non può essere aggiornato almeno ad Android 10 o iOS 16, deve essere sostituito prima di essere destinato alla gestione del FIR digitale.
Per utilizzare correttamente l’App FIR digitale RENTRI, devono essere abilitate alcune funzioni del telefono:
Questi requisiti risultano espressamente indicati nel supporto tecnico RENTRI.
È inoltre prudente controllare:
Un telefono formalmente compatibile, ma con batteria deteriorata, memoria piena o traffico dati esaurito, può comunque diventare inutilizzabile nel momento del ritiro.
L’applicazione viene utilizzata dalle persone fisiche che operano per conto di produttori, trasportatori e destinatari per compilare, integrare, gestire e firmare il FIR digitale.
Il rappresentante dell’operatore, o un soggetto incaricato, deve accedere all’Area Operatori RENTRI e utilizzare la sezione dedicata alla gestione dei dispositivi mobili. Da qui può abilitare e amministrare i telefoni sui quali l’app è installata e, quando necessario, procedere all’emissione del certificato di firma remota RENTRI.
Il controllo, quindi, deve riguardare tre livelli distinti:
Consegnare semplicemente un telefono aziendale all’autista, senza completarne la configurazione, non è sufficiente.
Ogni impresa dovrebbe effettuare una verifica strutturata su tutti i dispositivi destinati alla gestione dei formulari.
Per ciascun telefono è opportuno controllare:
Il RENTRI ha previsto specifiche modalità operative anche per i casi di indisponibilità temporanea della connettività, dei servizi di autenticazione o della piattaforma. Queste procedure devono essere conosciute prima dell’emergenza e non improvvisate durante il trasporto.
La prova migliore non consiste nell’aprire semplicemente l’applicazione.
È consigliabile simulare l’intero flusso operativo:
I servizi di supporto RENTRI consentono infatti di creare, compilare, integrare e firmare il FIR digitale tramite applicazione web e app mobile.
Una prova effettuata con ufficio, autista e impianto consente di scoprire in anticipo credenziali mancanti, telefoni non associati, autorizzazioni disabilitate o personale non adeguatamente formato.
Un’azienda manifatturiera aveva acquistato quattro nuovi smartphone Android da assegnare agli addetti alla logistica. I telefoni utilizzavano Android 14 e risultavano quindi pienamente compatibili con l’App FIR digitale RENTRI.
Durante una simulazione, però, emersero tre criticità: un dispositivo non era stato associato all’unità locale, su due telefoni l’accesso alla fotocamera era disabilitato e nessun autista aveva ancora effettuato una prova completa di firma e presa in carico del formulario.
Dal punto di vista dell’acquisto hardware, l’azienda si considerava pronta. Dal punto di vista operativo, invece, il primo ritiro digitale avrebbe potuto subire un blocco.
È stato quindi predisposto un controllo dispositivo per dispositivo, completata l’abilitazione nell’Area Operatori e organizzata una simulazione. La verifica anticipata da parte di Arcobaleno ha trasformato quattro telefoni teoricamente compatibili in quattro strumenti realmente utilizzabili.
La gestione digitale non riguarda soltanto il telefono dell’autista. Coinvolge procedure interne, responsabilità, trasportatori, impianti, utenti autorizzati e coerenza dei dati inseriti.
Arcobaleno Servizi Ambientali affianca le aziende nella gestione documentale e normativa dei rifiuti, compresi RENTRI, registri, formulari e conservazione digitale, con soluzioni costruite sulle effettive esigenze operative del cliente.
Prima dell’entrata a regime è possibile verificare il flusso utilizzato dall’azienda, individuare i punti critici e coordinare la gestione documentale con il servizio di raccolta, trasporto e conferimento.
Contatta Arcobaleno Servizi Ambientali per verificare l’organizzazione della tua azienda e preparare correttamente la gestione del FIR digitale prima del 16 settembre 2026.
Dal 5 agosto 2026 l’app è supportata su dispositivi con Android 10 o versioni successive. È comunque preferibile utilizzare un telefono ancora aggiornato e supportato dal produttore.
È necessario avere almeno iOS 16. Gli iPhone che non possono essere aggiornati a questa versione non rispettano i requisiti minimi comunicati dal RENTRI.
Tre GB rappresentano il requisito hardware minimo consigliato. Devono essere presenti anche almeno 2 GB di spazio libero, servizi di sistema aggiornati e una connessione dati stabile.
Tecnicamente il telefono può essere personale, purché compatibile e correttamente configurato. L’impresa deve però valutare sicurezza, controllo del dispositivo, continuità operativa, protezione dei dati e possibilità di intervenire in caso di sostituzione o cessazione del rapporto.
La fotocamera deve essere funzionante e autorizzata, perché l’app può utilizzarla per la lettura dei QR code. Disabilitarne l’accesso può impedire il completo utilizzo delle funzioni previste.
Sono previste modalità operative specifiche per l’indisponibilità temporanea della connettività, dei servizi di autenticazione o del sistema RENTRI. L’azienda deve conoscere e testare preventivamente queste procedure.
Il FIR cartaceo può essere emesso in alternativa al digitale fino al 15 settembre 2026. Dal 16 settembre 2026, per gli iscritti al RENTRI interessati dall’obbligo, il FIR deve essere gestito in formato digitale.
Contenuto redatto dall’Ufficio Ambientale ARC Ambiente
Revisione tecnica: Alessia Ferrari
Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2026
Dal 9 dicembre 2026 entrerà in applicazione il nuovo sistema europeo di classificazione dei rifiuti relativi a batterie e accumulatori. La modifica interessa batterie al litio, al piombo, al nichel, alcaline, allo zinco e al sodio, ma anche scarti di produzione, batterie miste e frazioni derivanti dal loro trattamento.
I nuovi codici EER batterie 2026 permetteranno di distinguere con maggiore precisione le diverse tecnologie e di identificare chiaramente numerosi flussi come rifiuti pericolosi.
Per le aziende non si tratta soltanto di un aggiornamento terminologico. La modifica può incidere sulla classificazione del rifiuto, sul deposito temporaneo, sui documenti di tracciabilità, sulla scelta degli imballaggi, sulle condizioni di trasporto e sulla verifica delle autorizzazioni degli operatori incaricati.
La novità deriva dalla Decisione delegata (UE) 2025/934, successivamente rettificata, che aggiorna la Decisione 2000/532/CE relativa all’Elenco europeo dei rifiuti. L’obiettivo è adeguare la classificazione alle nuove chimiche delle batterie, migliorare la separazione dei flussi e favorire il recupero delle materie prime critiche.
Il precedente Elenco europeo dei rifiuti non rappresentava più in modo sufficiente l’evoluzione del mercato.
Negli ultimi anni sono aumentate le batterie:
Sono inoltre cresciute le attività di produzione, rigenerazione, selezione e riciclaggio, dalle quali derivano rifiuti molto differenti rispetto alla semplice batteria esausta.
La nuova classificazione introduce quindi codici specifici per l’intero ciclo di vita: scarti di fabbricazione, batterie post-consumo, elettroliti, scorie e frazioni intermedie del trattamento.
Particolare attenzione viene riservata alla cosiddetta black mass, la miscela ottenuta dal trattamento meccanico o termico delle batterie e contenente materiali degli elettrodi. La Commissione europea ha chiarito che queste frazioni devono essere identificate come rifiuti pericolosi, anche per garantire un controllo più rigoroso delle spedizioni transfrontaliere e mantenere nell’Unione europea materiali strategici destinabili al recupero.
La data operativa da ricordare è il 9 dicembre 2026.
Fino all’8 dicembre continueranno a essere utilizzate le classificazioni precedenti. Dal giorno successivo produttori, trasportatori e impianti dovranno fare riferimento alle nuove voci applicabili.
L’Albo nazionale gestori ambientali ha inoltre stabilito due passaggi specifici per le imprese iscritte:
L’adeguamento automatico riguarda le voci espressamente correlate dalla circolare. I codici completamente nuovi, invece, devono essere richiesti quando necessari per l’attività svolta.
La modifica amplia in modo significativo il sottocapitolo 16 06, dedicato ai rifiuti derivanti dalla fabbricazione, dalla fornitura e dall’utilizzo delle batterie.
Tra le voci più rilevanti per le aziende troviamo:
| Codice EER | Descrizione |
|---|---|
| 16 06 01* | Rifiuti di batterie al piombo-acido |
| 16 06 02* | Rifiuti di batterie al nichel-cadmio |
| 16 06 03* | Rifiuti di batterie contenenti mercurio |
| 16 06 04* | Rifiuti di batterie alcaline |
| 16 06 07* | Rifiuti di batterie al litio |
| 16 06 08* | Rifiuti di batterie al nichel diverse dal nichel-cadmio |
| 16 06 09* | Rifiuti di batterie allo zinco, comprese quelle all’ossido di argento |
| 16 06 10* | Batterie al sodio contenenti sostanze pericolose |
| 16 06 11* | Batterie al sodio-zolfo |
| 16 06 12 | Altri rifiuti di batterie al sodio |
| 16 06 13* | Rifiuti di batterie misti |
| 16 06 14* | Altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose |
| 16 06 15 | Batterie non altrimenti specificate non pericolose |
L’asterisco indica che il rifiuto è classificato come pericoloso. Una delle novità più significative è quindi l’introduzione del codice specifico 16 06 07* per le batterie al litio, che supera l’utilizzo di voci generiche o residuali.
Le nuove voci distinguono anche i rifiuti di fabbricazione delle batterie, con coppie di codici pericolosi e non pericolosi dedicate a piombo-acido, litio, nichel, batterie alcaline, zinco e sodio.
Cambiano anche i codici del capitolo 20 relativi alle batterie raccolte separatamente:
L’origine del rifiuto resta determinante. Il codice non deve essere scelto esclusivamente osservando il materiale, ma considerando l’attività che lo ha generato, la composizione, la tecnologia della batteria e le eventuali caratteristiche di pericolo.
Per questo motivo non è corretto assegnare automaticamente il capitolo 20 a tutte le pile raccolte in azienda: occorre verificare se il rifiuto derivi da un flusso assimilabile alla raccolta differenziata oppure dall’attività produttiva, manutentiva o industriale dell’impresa.
Le imprese che producono, utilizzano o detengono batterie dovrebbero prepararsi prima del 9 dicembre 2026.
Occorre distinguere almeno:
I codici utilizzati nei registri, nei formulari, nelle omologhe e nei contratti con gli impianti devono essere verificati alla luce delle nuove voci.
Il vecchio codice non deve essere sostituito meccanicamente senza analizzare la reale natura del rifiuto. Una batteria al litio integra, una batteria danneggiata e uno scarto derivante dalla produzione di celle possono richiedere valutazioni operative differenti.
La classificazione come rifiuto pericoloso può comportare la necessità di rivedere:
Per le batterie al litio, soprattutto se danneggiate o difettose, è inoltre necessario valutare separatamente gli obblighi applicabili al trasporto ADR.
Prima del conferimento occorre verificare che trasportatore e destinatario siano autorizzati per il nuovo codice EER e per la corretta tipologia di rifiuto.
L’adeguamento dei codici non autorizza automaticamente qualsiasi operatore a gestire nuovi flussi. Devono risultare coerenti il codice EER, la categoria d’iscrizione, le classi autorizzative, le operazioni dell’impianto e le eventuali condizioni tecniche.
Dal 9 dicembre 2026 i nuovi codici dovranno essere utilizzati, quando applicabili, nei documenti e nei sistemi aziendali:
Un’azienda produttrice di apparecchiature elettromeccaniche conservava nello stesso contenitore batterie al litio esauste provenienti dagli utensili portatili e moduli batteria scartati durante le prove sui prototipi.
In passato il materiale era stato gestito con una voce generica, senza distinguere chiaramente l’origine dei due flussi.
In vista dell’entrata in applicazione dei nuovi codici, l’azienda ha effettuato un censimento e ha separato:
Il primo flusso è stato ricondotto alla nuova voce 16 06 07*. Per i moduli fuori specifica è stata invece valutata la voce dedicata ai rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose, 16 06 24*.
La separazione ha permesso di predisporre contenitori differenti, aggiornare le etichette, adeguare il deposito temporaneo alla nuova normativa e prepararsi ai futuri conferimenti senza rischiare contestazioni o non conformità a destino.
Il caso dimostra che la nuova normativa non richiede soltanto di cambiare un numero: impone di comprendere da quale processo proviene ogni batteria e quale tecnologia contiene.
ARC Ambiente – Arcobaleno Servizi Ambientali supporta le aziende nella gestione e nello smaltimento delle batterie aziendali, dalle piccole pile portatili ai pacchi batteria industriali.
Il servizio può comprendere:
Quando il rifiuto è correttamente identificato e omologato, Arcobaleno concorda con il cliente giorno e fascia oraria indicativa del ritiro, programmando il servizio entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
La soluzione viene costruita sulle effettive esigenze dell’impresa, evitando di trattare nello stesso modo batterie con composizione, origine e condizioni di sicurezza differenti.
Le aziende non dovrebbero attendere l’ultimo momento. Il periodo precedente all’entrata in applicazione dei nuovi codici può essere utilizzato per controllare i rifiuti presenti, aggiornare le procedure e verificare la filiera autorizzata.
Una revisione preventiva riduce il rischio di:
Contatta ARC Ambiente – Arcobaleno Servizi Ambientali per verificare la classificazione delle batterie presenti nella tua azienda e richiedere un’offerta personalizzata per il ritiro, il trasporto e il recupero o smaltimento.
I nuovi codici si applicano dal 9 dicembre 2026. Fino all’8 dicembre restano applicabili le voci precedenti, salvo ulteriori indicazioni operative delle autorità competenti.
Il codice specifico per i rifiuti di batterie al litio è 16 06 07*. L’asterisco indica che la voce identifica un rifiuto pericoloso.
No. Il nuovo elenco comprende anche voci non pericolose, ad esempio per alcune batterie al sodio o per batterie non altrimenti specificate. Tuttavia, numerose chimiche vengono espressamente classificate come pericolose, comprese batterie al litio, alcaline, allo zinco, miste e diverse batterie al nichel.
La nuova voce 16 06 04* identifica come pericolosi i rifiuti di batterie alcaline diversi da quelli contenenti mercurio classificati con il codice 16 06 03*.
Il nuovo codice 16 06 13* identifica i rifiuti di batterie misti. La sua applicabilità deve comunque essere verificata considerando origine, composizione e modalità con cui il rifiuto è stato prodotto.
L’Albo adeguerà d’ufficio dal 9 dicembre 2026 alcuni codici sostituiti. Per i codici completamente nuovi, le imprese potranno presentare istanza telematica dal 14 ottobre 2026. Prima del ritiro è quindi necessario verificare concretamente l’autorizzazione dell’operatore.
Dal momento in cui il nuovo codice diventa applicabile, deve essere riportato nella documentazione relativa al rifiuto, inclusi registro cronologico, FIR, RENTRI e documenti di omologa.
Non automaticamente. Batterie danneggiate, difettose, rigonfie o a rischio di reazione possono richiedere confezionamento e condizioni di trasporto specifiche. La classificazione EER deve essere coordinata con la valutazione ADR e con le prescrizioni dell’impianto destinatario.
Contenuto redatto dall’Ufficio Ambientale ARC Ambiente
Revisione tecnica: Alessia Ferrari
Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2026
