Raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti per le aziende

Servizi di smaltimento dei rifiuti a Milano e provincia

Arcobaleno Servizi Ambientali offre un supporto completo, dalla prime analisi fino alla movimentazione dei rifiuti, garantendo assistenza burocratica e consulenza specializzata per una gestione sicura ed efficiente di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

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Gestione operativa e burocratica dei rifiuti pericolosi e non pericolosi delle aziende

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Smaltimento

Il servizio di smaltimento rifiuti a Milano e provincia garantisce sicurezza e conformità normativa in ogni fase: dalla verifica dei codici fino alla movimentazione verso impianti autorizzati, con l’utilizzo di contenitori omologati e il supporto di operatori qualificati.

Sgombero

Il servizio di sgombero locali industriali a Milano e provincia libera gli spazi da materiali indesiderati e rifiuti, pericolosi e non. Dopo la rimozione, ci occupiamo della pulizia e della riqualificazione dell’ambiente, assicurando il corretto smaltimento e il pieno rispetto delle normative.

Consulenza

Il servizio di consulenza per la gestione dei rifiuti a Milano e provincia supporta le aziende in ogni aspetto operativo e normativo. Dalla valutazione delle giacenze alla compilazione del MUD fino alla redazione del Piano di Gestione Solventi, ci occupiamo della gestione burocratica garantendo la massima conformità e tracciabilità.

Raccolta rifiuti a Milano e provincia

La nostra flotta di automezzi e attrezzature

Siamo attrezzati per gestire colli, rifiuti sfusi e liquidi in cisterna, garantendo interventi efficaci e sicuri. I nostri veicoli, sottoposti a regolari controlli, sono guidati da autisti qualificati che assicurano il rispetto delle normative ambientali.

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Le nostre certificazioni di conformità

Le autorizzazioni per il trasporto e lo smaltimento rifiuti a Milano

Grazie alle nostre autorizzazioni per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti a Milano e in tutta Italia, rilasciate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, garantiamo la massima conformità alle normative vigenti e la sicurezza nell’esecuzione dei nostri servizi.

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  • Categoria 2-quater Albo Gestori Ambientali: nuove regole per i professionisti manutentori

    Dal 15 ottobre 2026 entra in vigore la nuova categoria 2-quater dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dedicata ai liberi professionisti che, durante determinate attività manutentive, producono rifiuti non pericolosi e hanno necessità di trasportarli personalmente.

    La novità interessa una particolare categoria di lavoratori che, pur non essendo organizzati in forma di impresa, può produrre rifiuti durante interventi eseguiti presso clienti, edifici, impianti o cantieri. Fino a oggi l’accesso all’Albo era strutturato principalmente intorno a imprese ed enti; la nuova disciplina introduce invece una modalità specifica per i professionisti iscritti a un albo professionale.

    La categoria 2-quater non costituisce però un’autorizzazione generalizzata al trasporto dei rifiuti. È utilizzabile esclusivamente entro limiti precisi, che devono essere verificati prima di presentare la domanda e prima di organizzare qualsiasi trasporto.

    Cos’è la categoria 2-quater dell’Albo Gestori Ambientali

    La categoria 2-quater è stata istituita con la Deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 4 del 22 luglio 2026.

    Possono richiedere l’iscrizione i liberi professionisti iscritti a un albo professionale che:

    • svolgono attività manutentive espressamente previste dal proprio ordinamento professionale;
    • producono, nello svolgimento di tali attività, rifiuti non pericolosi;
    • devono raccogliere e trasportare esclusivamente i rifiuti prodotti direttamente da loro;
    • utilizzano uno o più veicoli nella propria disponibilità.

    Non basta, quindi, essere titolari di partita IVA o svolgere genericamente lavori tecnici. L’attività di manutenzione deve essere prevista dall’ordinamento dell’albo professionale di appartenenza e deve essere direttamente collegata all’esercizio della professione.

    Quali rifiuti possono essere trasportati

    L’iscrizione nella categoria 2-quater Albo Gestori Ambientali consente di trasportare solamente:

    • rifiuti prodotti dallo stesso professionista;
    • rifiuti derivanti dalla specifica attività manutentiva dichiarata;
    • rifiuti classificati come non pericolosi;
    • rifiuti identificati dai codici EER inseriti nel provvedimento di iscrizione;
    • rifiuti trasportati con i veicoli autorizzati.

    La categoria non permette di raccogliere i rifiuti prodotti dal cliente, da un’impresa esecutrice o da altri professionisti. Il soggetto iscritto deve essere il produttore dei rifiuti e deve poter dimostrare il collegamento tra il materiale trasportato e l’attività manutentiva svolta.

    È inoltre espressamente escluso il trasporto di rifiuti pericolosi. Se un intervento genera anche componenti, sostanze o materiali classificati come pericolosi, questi non potranno essere trasportati utilizzando la categoria 2-quater.

    Categoria 2-quater e categoria 2-bis: quali differenze ci sono

    La categoria 2-quater non deve essere confusa con la categoria 2-bis.

    La categoria 2-bis riguarda imprese ed enti che trasportano i propri rifiuti, compresi, entro determinati limiti, alcuni rifiuti pericolosi. La categoria 2-quater è invece riservata ai liberi professionisti iscritti in albi professionali e riguarda esclusivamente rifiuti non pericolosi prodotti durante attività manutentive previste dai rispettivi ordinamenti.

    Le principali differenze riguardano quindi:

    • la natura del soggetto che richiede l’iscrizione;
    • il tipo di attività da cui derivano i rifiuti;
    • l’impossibilità, per la categoria 2-quater, di trasportare rifiuti pericolosi;
    • la necessità di dimostrare il collegamento con l’ordinamento professionale.

    L’esatta categoria di iscrizione non può essere scelta soltanto in base alla presenza di un veicolo o alla quantità di rifiuti trasportati. Occorre analizzare la forma giuridica, l’attività effettivamente svolta e chi assume il ruolo di produttore del rifiuto.

    Requisiti per iscriversi alla categoria 2-quater

    Il professionista deve presentare la domanda alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente per il territorio nel quale risiede.

    Al momento dell’iscrizione dovrà attestare:

    • i propri dati anagrafici;
    • l’iscrizione attiva e non sospesa all’albo professionale;
    • le attività manutentive previste dall’ordinamento professionale;
    • le tipologie di rifiuti non pericolosi da trasportare;
    • i relativi codici EER;
    • gli estremi identificativi e l’idoneità dei veicoli;
    • la conformità dei mezzi alla disciplina sull’autotrasporto di cose.

    Devono inoltre essere trasmesse le carte di circolazione dei veicoli e, qualora questi non siano di proprietà del professionista, il titolo che ne dimostri la legittima disponibilità.

    È previsto un contributo annuo di 50 euro, oltre ai diritti di segreteria. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

    Obblighi durante il trasporto dei rifiuti da manutenzione

    L’iscrizione all’Albo rappresenta soltanto uno degli adempimenti necessari. Il professionista deve comunque rispettare tutte le disposizioni applicabili alla classificazione, al deposito, al trasporto e alla tracciabilità dei rifiuti.

    In particolare, dovrà verificare che:

    • il codice EER attribuito sia coerente con origine e caratteristiche del rifiuto;
    • il rifiuto sia effettivamente non pericoloso;
    • i contenitori siano resistenti, chiusi e idonei;
    • durante il trasporto non avvengano dispersioni, sgocciolamenti o fuoriuscite;
    • il veicolo utilizzato sia quello indicato nel provvedimento;
    • l’impianto di destinazione sia autorizzato a ricevere quello specifico codice EER;
    • la documentazione di tracciabilità sia compilata correttamente.

    Il modello di iscrizione stabilisce inoltre che i rifiuti possano derivare esclusivamente dall’attività manutentiva dichiarata. In caso di mancata accettazione da parte dell’impianto, il produttore deve individuare un’altra destinazione autorizzata oppure riportare i rifiuti al luogo di produzione.

    Gli errori da evitare

    Uno degli errori più rischiosi consiste nel considerare la categoria 2-quater come un’autorizzazione semplificata per trasportare qualsiasi materiale rimosso durante un intervento.

    Non è così. Prima di partire occorre verificare:

    • chi ha materialmente prodotto il rifiuto;
    • se l’attività svolta rientra nell’ordinamento professionale;
    • se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso;
    • se il codice EER compare nell’iscrizione;
    • se il veicolo è autorizzato;
    • se il destinatario può ricevere il rifiuto;
    • quali documenti devono accompagnare il trasporto.

    Particolare attenzione deve essere riservata ai rifiuti con possibile presenza di sostanze pericolose. Un componente apparentemente ordinario può essere contaminato da oli, solventi, prodotti chimici o altre sostanze che ne modificano la classificazione. In questi casi, procedere senza una verifica preventiva può comportare un trasporto non conforme.

    Caso pratico: componenti rimossi durante una manutenzione tecnica

    Un libero professionista iscritto a un albo professionale svolge interventi tecnici e manutentivi presso diversi immobili. Durante un’attività autorizzata dal proprio ordinamento professionale rimuove componenti non pericolosi che diventano rifiuti.

    Il professionista vorrebbe caricare i materiali sul proprio veicolo e portarli direttamente a un impianto di recupero.

    Prima di procedere vengono effettuate quattro verifiche:

    1. l’attività manutentiva è effettivamente prevista dall’ordinamento professionale;
    2. il professionista risulta produttore dei rifiuti;
    3. i materiali sono classificati come non pericolosi;
    4. i codici EER e il veicolo sono inseriti nell’iscrizione alla categoria 2-quater.

    Dall’esame emerge però anche una piccola quantità di materiale contaminato da una sostanza pericolosa. Tale rifiuto viene separato e non viene caricato sul veicolo del professionista, perché la categoria 2-quater non ne permette il trasporto.

    Arcobaleno Servizi Ambientali organizza quindi il ritiro del rifiuto pericoloso, verifica la destinazione impiantistica e coordina la documentazione. Il professionista può invece gestire autonomamente, nei limiti della propria iscrizione, i soli rifiuti non pericolosi autorizzati.

    Il caso dimostra che una corretta separazione e classificazione iniziale evita di trasformare una semplificazione operativa in un’irregolarità ambientale.

    Come può supportarti Arcobaleno Servizi Ambientali

    La categoria 2-quater può agevolare alcuni professionisti, ma non elimina la necessità di organizzare correttamente la gestione dei rifiuti.

    Arcobaleno Servizi Ambientali può affiancare professionisti, studi tecnici e aziende nella:

    • verifica preliminare delle tipologie di rifiuto;
    • individuazione dei codici EER;
    • distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
    • scelta di contenitori idonei;
    • verifica degli impianti di destinazione;
    • organizzazione del ritiro dei rifiuti non trasportabili autonomamente;
    • gestione della documentazione e della tracciabilità;
    • programmazione di servizi periodici o su appuntamento.

    Quando necessario viene effettuato un sopralluogo gratuito e senza impegno. Dopo la verifica tecnica, l’offerta e l’eventuale omologazione, il servizio può essere programmato concordando giorno e fascia oraria indicativa del ritiro. Il metodo operativo è orientato a precisione, conformità normativa e soluzioni costruite sulle esigenze del cliente.

    Devi gestire rifiuti prodotti durante attività di manutenzione? Contatta Arcobaleno Servizi Ambientali per verificare la classificazione dei materiali e richiedere un’offerta per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti che non puoi trasportare autonomamente.

    FAQ sulla categoria 2-quater

    Da quando entra in vigore la categoria 2-quater?

    Le Deliberazioni n. 4 e n. 5 del 22 luglio 2026 entrano in vigore il 15 ottobre 2026. Da quella data diventa operativa la nuova disciplina dell’iscrizione.

    Tutti i professionisti con partita IVA possono iscriversi?

    No. L’iscrizione è riservata ai liberi professionisti iscritti a un albo professionale il cui ordinamento preveda espressamente lo svolgimento di attività manutentive connesse alla professione.

    Con la categoria 2-quater si possono trasportare rifiuti pericolosi?

    No. La Deliberazione n. 4 esclude espressamente il trasporto di rifiuti pericolosi.

    Si possono trasportare i rifiuti prodotti dal cliente?

    No. La categoria riguarda esclusivamente i rifiuti prodotti dal professionista durante la propria attività manutentiva. Non autorizza la raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti da terzi.

    È possibile utilizzare qualsiasi veicolo?

    No. I veicoli devono essere nella legittima disponibilità del professionista, risultare idonei e comparire nel provvedimento di iscrizione.

    Quanto dura l’iscrizione?

    L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni. È inoltre previsto un contributo annuale di 50 euro, oltre ai diritti di segreteria.

    L’iscrizione sostituisce il formulario e gli altri obblighi ambientali?

    No. L’iscrizione autorizza il trasporto entro i limiti indicati, ma non sostituisce gli obblighi di classificazione, tracciabilità, corretta destinazione e documentazione previsti dalla normativa.

    Cosa fare quando un intervento produce sia rifiuti pericolosi sia non pericolosi?

    Le due tipologie devono essere identificate e separate. I rifiuti pericolosi non possono essere trasportati in categoria 2-quater e devono essere affidati a trasportatori autorizzati per la categoria e i codici EER pertinenti.

     

    Contenuto redatto dall’Ufficio Ambientale ARC Ambiente

    Revisione tecnica: Alessia Ferrari

    Ultimo aggiornamento: 5 agosto 2026

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  • App FIR digitale RENTRI: telefoni compatibili e controlli da fare prima del 16 settembre 2026

    Dal 16 settembre 2026, per i soggetti iscritti al RENTRI, la gestione del Formulario di identificazione dei rifiuti entra definitivamente nella fase digitale. Fino al 15 settembre 2026 il produttore o detentore può ancora scegliere di emettere il FIR in formato cartaceo; dal giorno successivo, invece, il FIR digitale diventa obbligatorio per gli operatori interessati. La modalità scelta dal produttore determina inoltre quella che deve essere utilizzata da tutta la filiera: produttore, trasportatore e destinatario devono gestire il formulario nello stesso formato.

    Per evitare blocchi durante il ritiro, non basta installare l’App FIR digitale RENTRI pochi giorni prima della scadenza. Occorre verificare che i telefoni siano compatibili, configurare correttamente i dispositivi, abilitare le autorizzazioni necessarie e soprattutto effettuare prove operative reali.

    Quali telefoni sono compatibili con l’App FIR digitale RENTRI

    A partire dall’aggiornamento del 5 agosto 2026, l’applicazione ufficiale è supportata esclusivamente sui dispositivi dotati di:

    • Android 10 o versione successiva;
    • iOS 16 o versione successiva.

    L’app deve essere scaricata esclusivamente dagli store ufficiali, cioè Google Play Store e Apple App Store. Le versioni precedenti dei sistemi operativi potrebbero non consentire l’installazione oppure potrebbero causare problemi di funzionamento e prestazioni.

    Non esiste quindi un elenco limitato a specifiche marche o modelli. Possono essere utilizzati smartphone Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Motorola e di altri produttori, purché rispettino i requisiti tecnici richiesti.

    Attenzione, però: avere Android 10 o iOS 16 non garantisce da solo la piena compatibilità.

    Il dispositivo dovrebbe essere ancora ufficialmente supportato dal produttore, disporre dei servizi Apple o Google aggiornati e non presentare modifiche non ufficiali, come root, jailbreak o ROM personalizzate. Il RENTRI consiglia inoltre almeno 3 GB di memoria RAM, 2 GB di spazio libero e una connessione dati stabile.

    Come controllare la versione del sistema operativo

    Prima di assegnare uno smartphone a un autista o a un operatore, è opportuno verificare la versione effettivamente installata.

    Su Android il percorso può variare leggermente, ma in genere si trova in:

    Impostazioni → Informazioni sul telefono → Versione Android

    Su iPhone:

    Impostazioni → Generali → Info → Versione iOS

    Non è sufficiente sapere che il telefono può teoricamente essere aggiornato. L’aggiornamento deve essere realmente installato e l’App RENTRI deve aprirsi correttamente dopo l’installazione.

    Quando un apparecchio non può essere aggiornato almeno ad Android 10 o iOS 16, deve essere sostituito prima di essere destinato alla gestione del FIR digitale.

    Requisiti tecnici da controllare oltre al sistema operativo

    Per utilizzare correttamente l’App FIR digitale RENTRI, devono essere abilitate alcune funzioni del telefono:

    • notifiche;
    • accesso alla fotocamera, necessario anche per la lettura dei QR code;
    • controlli biometrici;
    • sincronizzazione automatica di data, ora e fuso orario;
    • accesso al file system sui dispositivi Android;
    • connessione Wi-Fi o dati mobili affidabile.

    Questi requisiti risultano espressamente indicati nel supporto tecnico RENTRI.

    È inoltre prudente controllare:

    • stato della batteria;
    • funzionamento della fotocamera;
    • disponibilità di un caricabatterie da veicolo;
    • spazio libero sufficiente;
    • piano dati attivo;
    • corretto funzionamento di PIN, impronta digitale o riconoscimento biometrico;
    • possibilità di ricevere le notifiche anche quando l’app non è aperta.

    Un telefono formalmente compatibile, ma con batteria deteriorata, memoria piena o traffico dati esaurito, può comunque diventare inutilizzabile nel momento del ritiro.

    Installare l’app non basta: il dispositivo deve essere abilitato

    L’applicazione viene utilizzata dalle persone fisiche che operano per conto di produttori, trasportatori e destinatari per compilare, integrare, gestire e firmare il FIR digitale.

    Il rappresentante dell’operatore, o un soggetto incaricato, deve accedere all’Area Operatori RENTRI e utilizzare la sezione dedicata alla gestione dei dispositivi mobili. Da qui può abilitare e amministrare i telefoni sui quali l’app è installata e, quando necessario, procedere all’emissione del certificato di firma remota RENTRI.

    Il controllo, quindi, deve riguardare tre livelli distinti:

    1. compatibilità tecnica dello smartphone;
    2. installazione e aggiornamento dell’app;
    3. corretta associazione del dispositivo all’operatore e all’unità locale interessata.

    Consegnare semplicemente un telefono aziendale all’autista, senza completarne la configurazione, non è sufficiente.

    La checklist da completare prima del 16 settembre 2026

    Ogni impresa dovrebbe effettuare una verifica strutturata su tutti i dispositivi destinati alla gestione dei formulari.

    Per ciascun telefono è opportuno controllare:

    • sistema operativo e disponibilità degli aggiornamenti;
    • installazione dell’ultima versione dell’app;
    • accesso con l’utente autorizzato;
    • corretta associazione all’operatore;
    • funzionamento della fotocamera e lettura QR code;
    • autorizzazioni dell’app;
    • PIN e sistemi biometrici;
    • connessione mobile;
    • batteria e caricatore;
    • capacità di visualizzare, integrare e firmare un xFIR;
    • conoscenza delle procedure in caso di mancanza di rete.

    Il RENTRI ha previsto specifiche modalità operative anche per i casi di indisponibilità temporanea della connettività, dei servizi di autenticazione o della piattaforma. Queste procedure devono essere conosciute prima dell’emergenza e non improvvisate durante il trasporto.

    Effettuare una simulazione completa del FIR digitale

    La prova migliore non consiste nell’aprire semplicemente l’applicazione.

    È consigliabile simulare l’intero flusso operativo:

    1. predisposizione del FIR da parte del produttore;
    2. consultazione sul dispositivo mobile;
    3. integrazione dei dati da parte del trasportatore;
    4. apposizione delle firme previste;
    5. gestione del formulario durante il viaggio;
    6. accettazione da parte del destinatario;
    7. restituzione della copia completa;
    8. trasmissione dei dati al RENTRI, quando dovuta.

    I servizi di supporto RENTRI consentono infatti di creare, compilare, integrare e firmare il FIR digitale tramite applicazione web e app mobile.

    Una prova effettuata con ufficio, autista e impianto consente di scoprire in anticipo credenziali mancanti, telefoni non associati, autorizzazioni disabilitate o personale non adeguatamente formato.

    Caso pratico: telefoni compatibili, ma dispositivi non configurati

    Un’azienda manifatturiera aveva acquistato quattro nuovi smartphone Android da assegnare agli addetti alla logistica. I telefoni utilizzavano Android 14 e risultavano quindi pienamente compatibili con l’App FIR digitale RENTRI.

    Durante una simulazione, però, emersero tre criticità: un dispositivo non era stato associato all’unità locale, su due telefoni l’accesso alla fotocamera era disabilitato e nessun autista aveva ancora effettuato una prova completa di firma e presa in carico del formulario.

    Dal punto di vista dell’acquisto hardware, l’azienda si considerava pronta. Dal punto di vista operativo, invece, il primo ritiro digitale avrebbe potuto subire un blocco.

    È stato quindi predisposto un controllo dispositivo per dispositivo, completata l’abilitazione nell’Area Operatori e organizzata una simulazione. La verifica anticipata da parte di Arcobaleno ha trasformato quattro telefoni teoricamente compatibili in quattro strumenti realmente utilizzabili.

    Come Arcobaleno supporta le aziende nel passaggio al FIR digitale

    La gestione digitale non riguarda soltanto il telefono dell’autista. Coinvolge procedure interne, responsabilità, trasportatori, impianti, utenti autorizzati e coerenza dei dati inseriti.

    Arcobaleno Servizi Ambientali affianca le aziende nella gestione documentale e normativa dei rifiuti, compresi RENTRI, registri, formulari e conservazione digitale, con soluzioni costruite sulle effettive esigenze operative del cliente.

    Prima dell’entrata a regime è possibile verificare il flusso utilizzato dall’azienda, individuare i punti critici e coordinare la gestione documentale con il servizio di raccolta, trasporto e conferimento.

    Contatta Arcobaleno Servizi Ambientali per verificare l’organizzazione della tua azienda e preparare correttamente la gestione del FIR digitale prima del 16 settembre 2026.

    FAQ sull’App FIR digitale RENTRI

    Qual è la versione minima di Android richiesta?

    Dal 5 agosto 2026 l’app è supportata su dispositivi con Android 10 o versioni successive. È comunque preferibile utilizzare un telefono ancora aggiornato e supportato dal produttore.

    Qual è la versione minima richiesta per iPhone?

    È necessario avere almeno iOS 16. Gli iPhone che non possono essere aggiornati a questa versione non rispettano i requisiti minimi comunicati dal RENTRI.

    Bastano 3 GB di RAM?

    Tre GB rappresentano il requisito hardware minimo consigliato. Devono essere presenti anche almeno 2 GB di spazio libero, servizi di sistema aggiornati e una connessione dati stabile.

    L’autista può usare il proprio telefono personale?

    Tecnicamente il telefono può essere personale, purché compatibile e correttamente configurato. L’impresa deve però valutare sicurezza, controllo del dispositivo, continuità operativa, protezione dei dati e possibilità di intervenire in caso di sostituzione o cessazione del rapporto.

    È possibile utilizzare l’app senza fotocamera?

    La fotocamera deve essere funzionante e autorizzata, perché l’app può utilizzarla per la lettura dei QR code. Disabilitarne l’accesso può impedire il completo utilizzo delle funzioni previste.

    Cosa succede quando manca la connessione Internet?

    Sono previste modalità operative specifiche per l’indisponibilità temporanea della connettività, dei servizi di autenticazione o del sistema RENTRI. L’azienda deve conoscere e testare preventivamente queste procedure.

    Fino a quando è possibile utilizzare il FIR cartaceo?

    Il FIR cartaceo può essere emesso in alternativa al digitale fino al 15 settembre 2026. Dal 16 settembre 2026, per gli iscritti al RENTRI interessati dall’obbligo, il FIR deve essere gestito in formato digitale.

     

    Contenuto redatto dall’Ufficio Ambientale ARC Ambiente

    Revisione tecnica: Alessia Ferrari

    Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2026

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  • Nuovi codici EER per batterie e accumulatori: cosa cambia per le aziende nel 2026

    Dal 9 dicembre 2026 entrerà in applicazione il nuovo sistema europeo di classificazione dei rifiuti relativi a batterie e accumulatori. La modifica interessa batterie al litio, al piombo, al nichel, alcaline, allo zinco e al sodio, ma anche scarti di produzione, batterie miste e frazioni derivanti dal loro trattamento.

    I nuovi codici EER batterie 2026 permetteranno di distinguere con maggiore precisione le diverse tecnologie e di identificare chiaramente numerosi flussi come rifiuti pericolosi.

    Per le aziende non si tratta soltanto di un aggiornamento terminologico. La modifica può incidere sulla classificazione del rifiuto, sul deposito temporaneo, sui documenti di tracciabilità, sulla scelta degli imballaggi, sulle condizioni di trasporto e sulla verifica delle autorizzazioni degli operatori incaricati.

    La novità deriva dalla Decisione delegata (UE) 2025/934, successivamente rettificata, che aggiorna la Decisione 2000/532/CE relativa all’Elenco europeo dei rifiuti. L’obiettivo è adeguare la classificazione alle nuove chimiche delle batterie, migliorare la separazione dei flussi e favorire il recupero delle materie prime critiche.

    Perché cambiano i codici EER delle batterie

    Il precedente Elenco europeo dei rifiuti non rappresentava più in modo sufficiente l’evoluzione del mercato.

    Negli ultimi anni sono aumentate le batterie:

    • agli ioni di litio;
    • al nichel-metallo idruro;
    • al sodio;
    • al sodio-zolfo;
    • allo zinco;
    • utilizzate nei veicoli elettrici, negli impianti di accumulo, nei dispositivi industriali e nelle apparecchiature elettroniche.

    Sono inoltre cresciute le attività di produzione, rigenerazione, selezione e riciclaggio, dalle quali derivano rifiuti molto differenti rispetto alla semplice batteria esausta.

    La nuova classificazione introduce quindi codici specifici per l’intero ciclo di vita: scarti di fabbricazione, batterie post-consumo, elettroliti, scorie e frazioni intermedie del trattamento.

    Particolare attenzione viene riservata alla cosiddetta black mass, la miscela ottenuta dal trattamento meccanico o termico delle batterie e contenente materiali degli elettrodi. La Commissione europea ha chiarito che queste frazioni devono essere identificate come rifiuti pericolosi, anche per garantire un controllo più rigoroso delle spedizioni transfrontaliere e mantenere nell’Unione europea materiali strategici destinabili al recupero.

    Quando entrano in vigore i nuovi codici EER

    La data operativa da ricordare è il 9 dicembre 2026.

    Fino all’8 dicembre continueranno a essere utilizzate le classificazioni precedenti. Dal giorno successivo produttori, trasportatori e impianti dovranno fare riferimento alle nuove voci applicabili.

    L’Albo nazionale gestori ambientali ha inoltre stabilito due passaggi specifici per le imprese iscritte:

    • dal 14 ottobre 2026 sarà possibile richiedere mediante istanza telematica l’inserimento dei nuovi codici EER;
    • dal 9 dicembre 2026 l’Albo procederà all’adeguamento d’ufficio dei codici sostituiti presenti nelle autorizzazioni.

    L’adeguamento automatico riguarda le voci espressamente correlate dalla circolare. I codici completamente nuovi, invece, devono essere richiesti quando necessari per l’attività svolta.

    I principali nuovi codici EER per batterie esauste

    La modifica amplia in modo significativo il sottocapitolo 16 06, dedicato ai rifiuti derivanti dalla fabbricazione, dalla fornitura e dall’utilizzo delle batterie.

    Tra le voci più rilevanti per le aziende troviamo:

    Codice EERDescrizione
    16 06 01*Rifiuti di batterie al piombo-acido
    16 06 02*Rifiuti di batterie al nichel-cadmio
    16 06 03*Rifiuti di batterie contenenti mercurio
    16 06 04*Rifiuti di batterie alcaline
    16 06 07*Rifiuti di batterie al litio
    16 06 08*Rifiuti di batterie al nichel diverse dal nichel-cadmio
    16 06 09*Rifiuti di batterie allo zinco, comprese quelle all’ossido di argento
    16 06 10*Batterie al sodio contenenti sostanze pericolose
    16 06 11*Batterie al sodio-zolfo
    16 06 12Altri rifiuti di batterie al sodio
    16 06 13*Rifiuti di batterie misti
    16 06 14*Altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose
    16 06 15Batterie non altrimenti specificate non pericolose

    L’asterisco indica che il rifiuto è classificato come pericoloso. Una delle novità più significative è quindi l’introduzione del codice specifico 16 06 07* per le batterie al litio, che supera l’utilizzo di voci generiche o residuali.

    Le nuove voci distinguono anche i rifiuti di fabbricazione delle batterie, con coppie di codici pericolosi e non pericolosi dedicate a piombo-acido, litio, nichel, batterie alcaline, zinco e sodio.

    Batterie provenienti dalla raccolta differenziata

    Cambiano anche i codici del capitolo 20 relativi alle batterie raccolte separatamente:

    • 20 01 42*: determinate batterie pericolose e miscele che le contengono;
    • 20 01 43*: batterie al litio comprese nella voce 16 06 07;
    • 20 01 44: batterie diverse da quelle classificate nelle due voci precedenti.

    L’origine del rifiuto resta determinante. Il codice non deve essere scelto esclusivamente osservando il materiale, ma considerando l’attività che lo ha generato, la composizione, la tecnologia della batteria e le eventuali caratteristiche di pericolo.

    Per questo motivo non è corretto assegnare automaticamente il capitolo 20 a tutte le pile raccolte in azienda: occorre verificare se il rifiuto derivi da un flusso assimilabile alla raccolta differenziata oppure dall’attività produttiva, manutentiva o industriale dell’impresa.

    Che cosa devono fare concretamente le aziende

    Le imprese che producono, utilizzano o detengono batterie dovrebbero prepararsi prima del 9 dicembre 2026.

    1. Censire le batterie presenti

    Occorre distinguere almeno:

    • batterie al piombo di carrelli elevatori e gruppi di continuità;
    • batterie al litio di utensili, apparecchiature e veicoli;
    • moduli e pacchi batteria industriali;
    • batterie alcaline e allo zinco;
    • batterie al nichel;
    • batterie danneggiate, rigonfie, difettose o richiamate;
    • miscele di batterie non preventivamente separate.

    2. Riesaminare la classificazione EER

    I codici utilizzati nei registri, nei formulari, nelle omologhe e nei contratti con gli impianti devono essere verificati alla luce delle nuove voci.

    Il vecchio codice non deve essere sostituito meccanicamente senza analizzare la reale natura del rifiuto. Una batteria al litio integra, una batteria danneggiata e uno scarto derivante dalla produzione di celle possono richiedere valutazioni operative differenti.

    3. Aggiornare deposito ed etichettatura

    La classificazione come rifiuto pericoloso può comportare la necessità di rivedere:

    • contenitori e imballaggi;
    • separazione tra chimiche incompatibili;
    • protezione dei terminali;
    • etichettatura;
    • prevenzione di cortocircuiti e danneggiamenti;
    • area destinata al deposito temporaneo;
    • procedure di emergenza.

    Per le batterie al litio, soprattutto se danneggiate o difettose, è inoltre necessario valutare separatamente gli obblighi applicabili al trasporto ADR.

    4. Verificare trasportatore e impianto

    Prima del conferimento occorre verificare che trasportatore e destinatario siano autorizzati per il nuovo codice EER e per la corretta tipologia di rifiuto.

    L’adeguamento dei codici non autorizza automaticamente qualsiasi operatore a gestire nuovi flussi. Devono risultare coerenti il codice EER, la categoria d’iscrizione, le classi autorizzative, le operazioni dell’impianto e le eventuali condizioni tecniche.

    5. Aggiornare la tracciabilità

    Dal 9 dicembre 2026 i nuovi codici dovranno essere utilizzati, quando applicabili, nei documenti e nei sistemi aziendali:

    • registro cronologico di carico e scarico;
    • formulari di identificazione del rifiuto;
    • RENTRI;
    • omologhe degli impianti;
    • schede di caratterizzazione;
    • procedure interne;
    • istruzioni affidate a manutentori e responsabili di reparto.

    Caso pratico: batterie al litio provenienti da utensili e prototipi

    Un’azienda produttrice di apparecchiature elettromeccaniche conservava nello stesso contenitore batterie al litio esauste provenienti dagli utensili portatili e moduli batteria scartati durante le prove sui prototipi.

    In passato il materiale era stato gestito con una voce generica, senza distinguere chiaramente l’origine dei due flussi.

    In vista dell’entrata in applicazione dei nuovi codici, l’azienda ha effettuato un censimento e ha separato:

    1. batterie al litio esauste derivanti dall’utilizzo degli utensili;
    2. moduli fuori specifica generati durante l’attività di sviluppo e fabbricazione;
    3. batterie danneggiate o deformate da sottoporre a specifica valutazione per il trasporto.

    Il primo flusso è stato ricondotto alla nuova voce 16 06 07*. Per i moduli fuori specifica è stata invece valutata la voce dedicata ai rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose, 16 06 24*.

    La separazione ha permesso di predisporre contenitori differenti, aggiornare le etichette, adeguare il deposito temporaneo alla nuova normativa e prepararsi ai futuri conferimenti senza rischiare contestazioni o non conformità a destino.

    Il caso dimostra che la nuova normativa non richiede soltanto di cambiare un numero: impone di comprendere da quale processo proviene ogni batteria e quale tecnologia contiene.

    Come opera Arcobaleno Servizi Ambientali

    ARC Ambiente – Arcobaleno Servizi Ambientali supporta le aziende nella gestione e nello smaltimento delle batterie aziendali, dalle piccole pile portatili ai pacchi batteria industriali.

    Il servizio può comprendere:

    • analisi preliminare delle tipologie presenti;
    • eventuale sopralluogo gratuito;
    • verifica dell’origine e della corretta classificazione EER;
    • individuazione di contenitori e modalità di confezionamento;
    • omologazione presso l’impianto autorizzato;
    • verifica delle condizioni di trasporto;
    • pianificazione del ritiro;
    • assistenza documentale e supporto RENTRI.

    Quando il rifiuto è correttamente identificato e omologato, Arcobaleno concorda con il cliente giorno e fascia oraria indicativa del ritiro, programmando il servizio entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

    La soluzione viene costruita sulle effettive esigenze dell’impresa, evitando di trattare nello stesso modo batterie con composizione, origine e condizioni di sicurezza differenti.

    Prepararsi prima del 9 dicembre 2026

    Le aziende non dovrebbero attendere l’ultimo momento. Il periodo precedente all’entrata in applicazione dei nuovi codici può essere utilizzato per controllare i rifiuti presenti, aggiornare le procedure e verificare la filiera autorizzata.

    Una revisione preventiva riduce il rischio di:

    • classificazioni errate;
    • rifiuti respinti dall’impianto;
    • documenti RENTRI o formulari non coerenti;
    • utilizzo di trasportatori non autorizzati per il nuovo codice;
    • batterie pericolose depositate o confezionate in modo inadeguato;
    • ritardi nell’organizzazione del ritiro.

    Contatta ARC Ambiente – Arcobaleno Servizi Ambientali per verificare la classificazione delle batterie presenti nella tua azienda e richiedere un’offerta personalizzata per il ritiro, il trasporto e il recupero o smaltimento.

    FAQ sui nuovi codici EER per batterie e accumulatori

    Da quando devono essere utilizzati i nuovi codici EER delle batterie?

    I nuovi codici si applicano dal 9 dicembre 2026. Fino all’8 dicembre restano applicabili le voci precedenti, salvo ulteriori indicazioni operative delle autorità competenti.

    Qual è il nuovo codice EER delle batterie al litio?

    Il codice specifico per i rifiuti di batterie al litio è 16 06 07*. L’asterisco indica che la voce identifica un rifiuto pericoloso.

    Tutte le batterie diventano rifiuti pericolosi?

    No. Il nuovo elenco comprende anche voci non pericolose, ad esempio per alcune batterie al sodio o per batterie non altrimenti specificate. Tuttavia, numerose chimiche vengono espressamente classificate come pericolose, comprese batterie al litio, alcaline, allo zinco, miste e diverse batterie al nichel.

    Le batterie alcaline saranno classificate come pericolose?

    La nuova voce 16 06 04* identifica come pericolosi i rifiuti di batterie alcaline diversi da quelli contenenti mercurio classificati con il codice 16 06 03*.

    Che codice si utilizza per un contenitore con batterie miste?

    Il nuovo codice 16 06 13* identifica i rifiuti di batterie misti. La sua applicabilità deve comunque essere verificata considerando origine, composizione e modalità con cui il rifiuto è stato prodotto.

    Il trasportatore aggiornerà automaticamente la propria autorizzazione?

    L’Albo adeguerà d’ufficio dal 9 dicembre 2026 alcuni codici sostituiti. Per i codici completamente nuovi, le imprese potranno presentare istanza telematica dal 14 ottobre 2026. Prima del ritiro è quindi necessario verificare concretamente l’autorizzazione dell’operatore.

    È necessario modificare anche registri e formulari?

    Dal momento in cui il nuovo codice diventa applicabile, deve essere riportato nella documentazione relativa al rifiuto, inclusi registro cronologico, FIR, RENTRI e documenti di omologa.

    Le batterie danneggiate possono essere trasportate insieme a quelle integre?

    Non automaticamente. Batterie danneggiate, difettose, rigonfie o a rischio di reazione possono richiedere confezionamento e condizioni di trasporto specifiche. La classificazione EER deve essere coordinata con la valutazione ADR e con le prescrizioni dell’impianto destinatario.

     

    Contenuto redatto dall’Ufficio Ambientale ARC Ambiente

    Revisione tecnica: Alessia Ferrari

    Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2026

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